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autore
brano
 
Cicerone
I doveri, III, 44
 
originale
 
[44] Cum vero iurato sententia dicendast, meminerit deum se adhibere testem, id est, ut ego arbitror, mentem suam, qua nihil homini dedit deus ipse divinius. Itaque praeclarum a maioribus accepimus morem rogandi iudicis, si eum teneremus, qvae salva fide facere possit. Haec rogatio ad ea pertinet, quae paulo ante dixi honeste amico a iudice posse concedi. Nam si omnia facienda sint, quae amici velint, non amicitiae tales, sed coniurationes putandae sint.
 
traduzione
 
44. Quando, per?, dovr? pronunziare la propria sentenza sotto giuramento, si ricordi che prende a testimone la divinit?, cio?, come io penso, la sua coscienza, della quale niente di pi? divino il dio stesso ha dato agli uomini. Pertanto ci ? stata tramandata dai nostri antenati una formula bellissima, se ad essa ci attenessimo, per chiedere al giudice "quello che egli possa fare, senza turbare la sua coscienza". Questa richiesta riguarda quello che, poco fa, ho detto che poteva essere concesso onestamente da un giudice all'amico; giacch? se si dovesse fare tutto ci? che vogliono gli amici, non tali dovrebbero ritenersi le amicizie, ma congiure.
 

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